CORSO PER I LAVORATORI
in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 37 e s.m.i e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 | NORMATIVA |
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza | OBIETTIVO |
RISCHIO BASSO:
4 ore formazione generale + 4 ore formazione specifica=8 ore TOTALI RISCHIO MEDIO: 4 ore formazione generale + 8 ore formazione specifica=12 ore TOTALI RISCHIO ALTO: 4 ore formazione generale + 12ore formazione specifica=16 ore TOTALI |
DURATA |
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CONTENUTI |
L’ Attestato di partecipazione sarà rilasciato in conformità a quanto previsto dal testo unico in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, sulla base della frequenza di almeno il 90% del monte ore previsto. | ATTESTATO |
Tutti i lavoratori.La formazione specifica deve avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. |
DESTINATARI |
ripetizione periodica quinquennale della durata di 6 ore | AGGIORNAMENTO |
Il modulo di formazione generale della durata di 4 ore costituisce credito permanente La formazione DELLE “16 ORE PRIMA” presso le scuole EDILI assolve ai disposti dell’art. 37 del DLgs 81/08 per la formazione obbligatoria dei lavoratori. Costituisce credito anche la formazione specifica di settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso enti accreditati che abbiano contenuti e durata conformi | CREDITO PERMANENTE |